Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 26061/2017
Accertamento della "scientia decoctionis" ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. - Valutazione complessiva degli indizi - Natura di agente economico qualificato del terzo - Acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili - Rilevanza - Atteggiamento soggettivo del debitore – Irrilevanza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" non può escludersi solo perchè, in sede di concessione di dilazione per il rimborso di un prestito, si sia tenuto conto delle aspettative degli organi sociali (manifestate nella relazione di accompagnamento al bilancio) della società successivamente dichiarata fallita, giacchè la banca ha disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentirle di verificare, in modo autonomo e tecnicamente qualificato, il carattere realistico di tali aspettative, di per sé inidonee ad essere oggetto di valutazione nella ricerca degli indizi dello stato d'insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26061 del 02/11/2017
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