Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - in genere - Azione ai sensi dell’art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale di società “in house” - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22406 DEL 13/09/2018
L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.