Fallimento - Opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di vendita immobiliare - Presupposto - Prova.
L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22419 del 13/09/2018 (Rv. 650474 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2659, Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172