Interposizione fiduciaria nei pubblici appalti
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili – modalità - vendita fallimentare - divieti di partecipazione - estensione del disposto di cui all’art. 17, l. n. 55 del 1990, dettato in tema di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti - esclusione - fondamento - principio di diritto nell’interesse della legge. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22472 del 24/09/2018
>>> Il divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, previsto dall'art. 17, comma 3, della l. n. 55 del 1990, non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in sede fallimentare, in quanto il suo ambito applicativo riguardai soli contratti mediante i quali la pubblica amministrazione si assicura l'esecuzione di lavori, essendo il divieto finalizzato ad impedire la partecipazione alle gare pubbliche di società fiduciarie non autorizzate ai sensi della l. n. 1966 del 1939,alle quali viene imposto l'obbligo della previa comunicazione della propria composizione societaria all'ente committente, o concedente, per esigenze di trasparenza e prevenzione di fenomeni criminali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22472 del 24/09/2018