Emissione successiva alla dichiarazione di fallimento
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – in genere - assegno circolare - emissione successiva alla dichiarazione di fallimento - inefficacia relativa - configurabilità – condizioni - azione promossa dal curatore - necessità - conseguenze - obbligazione di pagamento, da parte della banca emittente, in favore del prenditore - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25558 del 12/10/2018
>>> In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l.fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poiché essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25558 del 12/10/2018