Terzo titolare di diritto personale di godimento
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima)- in genere - terzo titolare di diritto personale di godimento - attività imprenditoriale svolta sull'immobile espropriato – cessazione per effetto dell'espropriazione - conseguenze - riconoscimento dell'indennità o del risarcimento al terzo - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25551 del 12/10/2018
>>> In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull'immobile legittimamente espropriato, vi svolga un'attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dagli artt. 39 e 40 della l. n. 2359 del 1865 si rivolgono esclusivamente all'espropriato,non essendo, peraltro, previsto né dalla predetta legge né dalle successive (l. n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 327 del 2001)alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell'attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo,le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25551 del 12/10/2018