Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018 (Rv. 651350 - 01)
Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato gli estremi dell'abuso nella riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di una ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018 (Rv. 651350 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_112