Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018 (Rv. 650765
Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poichè il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018 (Rv. 650765 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2697