Sentenza dichiarativa - opposizione
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - dichiarazione di fallimento - efficacia “erga omnes” della sentenza - interesse ad impugnare - utilità giuridica discendente dalla sua rimozione - sufficienza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30107 del 21/11/2018
>>> Ai sensi dell'art. 18 l.fall. "qualunque interessato" è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento e, perciò, ogni soggetto che possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale, attesa la natura dichiarativa "erga omnes" della sentenza che comporta l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto in capo a chi possa ottenere una qualche utilità giuridica semplicemente per effetto della sua rimozione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la legittimazione dei lavoratori dipendenti di una società fallita a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento; e ciò avuto riguardo alla circostanza che già con l'apertura della procedura ai rapporti di lavoro subordinato in corso si applica l'art. 72 l.fall.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30107 del 21/11/2018