Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - presupposti - stato di impotenza economico - patrimoniale impeditivo della possibilità di adempiere con mezzi normali da parte del debitore - relativo accertamento - censurabilità nel giudizio di legittimità – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018
Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dal raffronto fra attivo e passivo, aveva riconosciuto nell'eccedenza di quest'ultimo rispetto al primo un "fatto esteriore" sintomatico dell'incapacità non transitoria dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018