Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - nozione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018
Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva desunto l'insolvenza della parte ricorrente considerando, non solo il profilo statico dato dal rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma anche l'aspetto dinamico rappresentato dall'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalita").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018