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curatore fallimentare - patrocinio a spese dello Stato - Cass. n. 29747/2018

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - giudizi in cui è parte il fallimento - ammissione al gratuito patrocinio - legittimazione esclusiva a proporre l’istanza - curatore fallimentare - sussistenza - ammissione d’ufficio da parte del g.d. - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29747 del 19/11/2018

>>> Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d'ufficio all'attestazione della mancata disponibilità del "denaro delle spese" di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall. , mentre dall'altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29747 del 19/11/2018

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