Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - costituzione in giudizio dell'opponente - modalità - invio di messaggio di pec eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - plurimi invii di messaggi - ammissibilità - condizioni - ragioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31474 del 05/12/2018
In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato al pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31474 del 05/12/2018