Concordato preventivo - approvazione - omologazione
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - in genere - giudizio di omologazione del concordato preventivo - udienza fissata anche per l’esame della segnalazione del commissario ex art. 173 l.fall. - accertamento del compimento di atti di frode - revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, non seguita dalla dichiarazione di fallimento - sostanziale diniego dell’omologazione - conseguenze - reclamabilità ex art. 183, comma 1, l.fall. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31477 del 05/12/2018
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il contestuale procedimento di revoca dell'ammissione alla procedura, di cui all'art. 173 l.fall., non sono due subprocedimenti, separati ed autonomi, ma due fasi di un unico procedimento; ne consegue che il provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale, giustificato dall'accertamento di condotte fraudolente del debitore e non seguito dalla dichiarazione di fallimento della società proponente il concordato, qualora sia adottato nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l.fall, instaurato all'esito della votazione favorevole dei creditori ed in assenza di opposizioni di quelli dissenzienti, importa anche il sostanziale diniego dell'omologazione, avverso il quale può essere proposto il reclamo di cui all'art. 183, comma 1, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31477 del 05/12/2018