Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - termine annuale ex art. 10 l.fall. - cancellazione dal registro delle imprese - cessazione dell'attività d'impresa - necessità - esercizio di attività economica - rilevanza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33349 del 21/12/2018
Ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purchè tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dell'imprenditore individuale, per decorso del termine annuale dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nonostante dopo la ridetta cancellazione l'imprenditore avesse presentato domanda di ammissione al concordato preventivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33349 del 21/12/2018