Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019
Dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso il decreto di revoca del concordato preventivo ex art. 73, c. 3 l. fall. senza contestuale dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di concordato preventivo, il decreto con il quale la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato stesso, adottato ai sensi dell'art. 173 l.fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; detto decreto è, infatti, sprovvisto di carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019