Concordato preventivo - ammissione - in genere
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - concordato preventivo – revoca conseguente all’accertamento di atti di frode – presupposti oggettivi e soggettivi – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018
In materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'omessa informazione, da parte della società beneficiaria, dell'intervenuta escussione nei suoi confronti di fideiussioni bancarie per un valore superiore ai sette milioni di euro).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018