Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 (Rv. 651884 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037