Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Fallimento - Crediti prededucibili - Art. 111, comma 2, l.fall. - Disposto di interpretazione autentica introdotto dall’art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 - Effetti dell’intervenuta abrogazione.
In tema di crediti prededucibili di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, d.l. n. 91 del 2014, conv. in l. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4859 del 19/02/2019