Fallimento - ripartizione dell'attivo - Fallimento - Crediti non riscossi - Disciplina precedente al d.lgs. n. 107 del 2006 - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4514 del 14/02/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Fallimento - Crediti non riscossi - Disciplina precedente al d.lgs. n. 107 del 2006 - Assegnazione ai creditori insoddisfatti - Esclusione - Violazione art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo CEDU - Esclusione - Fondamento.
La disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4514 del 14/02/2019