Concordato preventivo - ammissione – Cass. 13261/2019Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri.
La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituisce di per sé atto di straordinaria amministrazione, tale da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., in quanto nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)