Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni.
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l. fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 105 – Intervento volontario