Fallimento ed altre procedure concorsuali - accertamento e formazione dello stato passivo - Crediti prededucibili - Verifica dello stato passivo - Condizioni - Domanda tardiva - Termini di decadenza ex art. 101 l.fall. – Applicabilità
In tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art. 25 l. fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l. fall., ben potendo l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019 (Rv. 654427 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_25, RD_267_1942_art_52, RD_267_1942_art_93, RD_267_1942_art_101, RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_111 bis