Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento –Cass. Sent. 17596/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - ripartizione dell'attivo - Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell'istanza di auto fallimento - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. - Configurabilità - Fondamento.
Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17596 del 28/06/2019 (Rv. 654461 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_14, RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_6, Cod_Proc_Civ_art_83