Effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie Privilegio speciale del venditore ex art. 2762 cod. civ. - Revocabilità - EsclusioneFondamento.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, comma 2, l.fall., secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta volontà della legge.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 17836 del 03/07/2019 (Rv. 654542 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2762