Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo – Cass. Ord. 16112/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - ammissione al passivo - Credito tributario - Insinuazione del concessionario - Estratto del ruolo - Sufficienza - Copie su supporto analogico di un documento informatico - Efficacia probatoria - Condizioni - Fondamento.
Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16112 del 14/06/2019 (Rv. 654628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2718