Fallimento ed altre procedure concorsuali - opposizione allo stato passivo - Titolo di credito - Domanda di ammissione al passivo - Azione causale del portatore - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Ammissione con riserva - Fondamento.
In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16109 del 14/06/2019 (Rv. 654627 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_93, RD_267_1942_art_96, RD_267_1942_art_98, RD_267_1942_art_99