Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. - Cass. Sent. 16123/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - domanda ammissione al passivo - Decorso del tempo della prescrizione presuntiva - Dichiarazione di fallimento intervenuta "medio tempore" - Rilevanza - Fattispecie presuntiva - Impedimento - Fondamento.
Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono, a differenza della prescrizione ordinaria, fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento", sicché non dà luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., perché nella specie la questione risultava inammissibile in quanto proposta solo nel giudizio di legittimità).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16123 del 14/06/2019 (Rv. 654536 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_44, RD_267_1942_art_94, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2957, Cod_Civ_art_2962