Formazione dello stato passivo - Credito tributario – Cass. Ord. 15717/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Credito tributario - Eccezione di prescrizione sollevata dopo la notificazione della cartella e il sollecito di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l'"an" e il "quantum" del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_1219