Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione - Cass. Ord. 15717/2019
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda – in genere - Credito dell'agente della riscossione - Spese di insinuazione - Natura concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo in chirografo.
Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e hanno natura concorsuale, essendo previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori, di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., sicché tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare in applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, risultando altrimenti ingiustificato un trattamento differenziato delle due voci di spesa, fermo restando che il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria, non essendo relativo al tributo riscosso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 02)