Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive
Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento.
Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l’opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208