Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo
Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento.
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 18790 del 12/07/2019 (Rv. 654664 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_110