Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070, Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047