Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – Cass. n. 25852/2019
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie
Revocatoria di rimesse bancarie - Pluralità di domande - Effetti - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di inefficacia di altre rimesse - Domanda nuova - Somma complessiva richiesta in citazione - Irrilevanza.
Nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono quelle ritenute revocabili, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un loro determinato numero, individuato attraverso il rinvio ad una consulenza di parte, costituisce inammissibile domanda nuova, la pretesa di ottenere l'inefficacia di altre rimesse in sede di precisazione delle conclusioni, ancorché nei limiti della somma complessiva di cui si è invocata la condanna con l'atto introduttivo della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25852 del 14/10/2019 (Rv. 655351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166