Liquidazione coatta amministrativa pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Opposizione allo stato passivo - Impugnazione avverso la decisione del tribunale - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori al menzionato decreto - Fondamento.
Alle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative pendenti al 16 gennaio 2006, data di entrata in vigore della novella dell'art. 99 l.fall., (ex d.lgs. n. 5 del 2006), si applica la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l'appello avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22558 del 10/09/2019 (Rv. 655329 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_310, Dlgs_14_2019_art_206