Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese sostenute dal creditore istante - Privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 (Rv. 655331 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2755, Cod_Civ_art_2770, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_201