Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese del creditore istante - Prededuzione - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ancorché egli sia litisconsorte necessario, non potendosi desumere da tale qualità la inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 (Rv. 655331 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_201