Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fase successiva alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità della norma - Sussistenza - Fondamento.
La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, non si applica al procedimento c.d. "prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l'istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22787 del 12/09/2019 (Rv. 655415 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040