Provvedimenti per la cessione dei beni fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - in genere
Credito ammesso in chirografo al fallimento di società personale - Successiva domanda di sua ammissione al passivo, in via ipotecaria, al fallimento del socio - Inammissibilità - Fondamento.
L'intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via privilegiata, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, ex art. 148, comma 3, l.fall., anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 31053 del 27/11/2019 (Rv. 656124 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_257