Fallimento - Piano di riparto - Chiusura della procedura - Creditore pretermesso - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorché pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni - invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della procedura medesima - mediante inammissibili azioni di ripetizione dell’indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31659 del 04/12/2019 (Rv. 656125 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_232, Dlgs_14_2019_art_235, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2041