Accertamento dei crediti nei confronti del fallito - Condanna del fallito in proprio - Ammissibilità - Condizioni.
Il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis".
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31843 del 05/12/2019 (Rv. 656003 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143