Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Intervallo di tempo - Soluzione di continuità tra le procedure - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32417 del 11/12/2019 (Rv. 656153 - 01)