Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33008 del 13/12/2019 (Rv. 656154 - 01)
Privilegio speciale - Oneri di allegazione della parte - Indicazione del titolo della prelazione - Descrizione del bene - Riferimento alla domanda e alla documentazione allegata - Sufficienza - Verifica del giudice - Criteri - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva omesso di considerare come il bene oggetto della prelazione ipotecaria, ancorchè non indicato nè descritto nella domanda di insinuazione, fosse specificato nel contratto di mutuo inserito nel fascicolo del procedimento di insinuazione al passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33008 del 13/12/2019 (Rv. 656154 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201