Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 01)
Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti - Conseguenze.
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105