Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – Cass. n. 29257/2019
Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere
Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità..
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All’uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che si era limitata ad esaminare singolarmente - e non complessivamente - tre soltanto degli elementi presuntivi tra quelli dedotti dalla curatela).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29257 del 12/11/2019 (Rv. 655636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166