Società di intermediazione mobiliare - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Disciplina applicabile "ratione temporis" prima del d.lgs. n. 181 del 2015 - Sentenza - Appello - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione.
In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione mobiliare, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015, è applicabile "ratione temporis" la norma speciale di cui all'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, la quale postula l'appellabilità - non la diretta ricorribilità per cassazione ex art. 99 l.fall. - della sentenza del tribunale di decisione delle cause di opposizione al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29052 del 11/11/2019 (Rv. 655633 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207