Insinuazione allo stato passivo - Poteri del giudice - Accertamento d'ufficio della fondatezza della domanda - Sussistenza - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
In tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice "ex officio" in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29254 del 12/11/2019 (Rv. 655635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_099, Dlgs_14_2019_art_206