Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il "periodo sospetto" ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 (Rv. 649582 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166