Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 l.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione.
Poichè gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall. e non risultano soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18729 del 13/07/2018 (Rv. 649583 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_094