Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)
Fallimento - Società di persone - Notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 l.fall. - Notifica a mezzo posta al socio illimitatamente responsabile, anche in qualità di rappresentante della società - Validità sia nei confronti del socio che della società - Alternativa al deposito presso al casa comunale - Configurabilità.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_149_1